La sentenza prevede la non applicazione della tariffa di depurazione nelle zone sprovviste di impianto
SIENA. Dati significativi quelli di Acquedotto del Fiora sui rimborsi in bolletta ai propri utenti, effettuati sulla base di quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 335/2008. Nell’anno 2011, per quanto riguarda l’elenco di servizi sprovvisti di depurazione ma per cui è in corso un’attività di progettazione e realizzazione degli impianti, sono stati rimborsati oltre 780 mila 800 euro, mentre per coloro che risultavano sprovvisti di depurazione e per cui non è in corso alcuna attività di progettazione, realizzazione, completamento degli impianti la somma ammonta a più di 584 mila 800.
“ Abbiamo applicato quanto previsto dalla Sentenza, nel pieno rispetto delle normative – afferma il Presidente Claudio Ceroni – ma il vero problema per l’azienda è reperire le risorse finanziarie per fare gli interventi necessari al miglioramento del servizio idrico. Non solo questo provvedimento, ma anche gli effetti del referendum hanno creato un forte clima di sfiducia anche da parte delle banche che richiedono oggi maggiori garanzie nella restituzione dei prestiti, aggravando così ulteriormente la posizione dell’Azienda. Mi auguro che, con la costituzione dell’ATO Unico Regionale per l’acqua (prima erano ben sei) e con il nuovo assetto che si sta determinando a livello regionale, possa arrivare al più presto un aiuto concreto da parte degli enti competenti, finalizzato ad ottenere i finanziamenti per aiutarci a fare gli investimenti previsti nel nostro vasto territorio.“
La Sentenza prevede la non applicazione della tariffa di depurazione nelle zone sprovviste di impianto di depurazione o in presenza di impianti inattivi e ha dichiarato la illegittimità dell’art. 14, comma 1 della L 36/94 “Legge Galli” che prevedeva che il corrispettivo della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuto dal cittadino anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di depuratori o questi fossero temporaneamente inattivi. L’Acquedotto del Fiora ha da subito provveduto ad esentare tutti i servizi interessati dall’applicazione della tariffa di depurazione dal giorno successivo la data di pubblicazione della stessa (16/10/2008). L’Autorità di Ambito ha poi stabilito i criteri dei rimborsi per i clienti in base ai quali, il Gestore provvederà al rimborso ad ogni singolo utente avente diritto entro il termine del 1° ottobre 2014.
La restituzione è stata attivata a partire dal 01/01/2011, terminerà entro e non oltre il 2014 e coprirà gli interi periodi per i quali non sia ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, come previsto ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile.
Il rimborso è riconosciuto a tutti gli utenti individuati negli elenchi predisposti dal Gestore in maniera automatica e senza necessità di presentazione dell’istanza, con lo scopo di favorire gli utenti che si sarebbero dovuti caricare dell’onere di fare domanda.
L’azienda ricorda inoltre agli utenti che, per ulteriori informazioni sulle modalità e tempistiche per il rimborso, è possibile visitare il sito web www.fiora.it nella sezione il cliente, all’interno del menù Sentenza 335.
“ Abbiamo applicato quanto previsto dalla Sentenza, nel pieno rispetto delle normative – afferma il Presidente Claudio Ceroni – ma il vero problema per l’azienda è reperire le risorse finanziarie per fare gli interventi necessari al miglioramento del servizio idrico. Non solo questo provvedimento, ma anche gli effetti del referendum hanno creato un forte clima di sfiducia anche da parte delle banche che richiedono oggi maggiori garanzie nella restituzione dei prestiti, aggravando così ulteriormente la posizione dell’Azienda. Mi auguro che, con la costituzione dell’ATO Unico Regionale per l’acqua (prima erano ben sei) e con il nuovo assetto che si sta determinando a livello regionale, possa arrivare al più presto un aiuto concreto da parte degli enti competenti, finalizzato ad ottenere i finanziamenti per aiutarci a fare gli investimenti previsti nel nostro vasto territorio.“
La Sentenza prevede la non applicazione della tariffa di depurazione nelle zone sprovviste di impianto di depurazione o in presenza di impianti inattivi e ha dichiarato la illegittimità dell’art. 14, comma 1 della L 36/94 “Legge Galli” che prevedeva che il corrispettivo della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuto dal cittadino anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di depuratori o questi fossero temporaneamente inattivi. L’Acquedotto del Fiora ha da subito provveduto ad esentare tutti i servizi interessati dall’applicazione della tariffa di depurazione dal giorno successivo la data di pubblicazione della stessa (16/10/2008). L’Autorità di Ambito ha poi stabilito i criteri dei rimborsi per i clienti in base ai quali, il Gestore provvederà al rimborso ad ogni singolo utente avente diritto entro il termine del 1° ottobre 2014.
La restituzione è stata attivata a partire dal 01/01/2011, terminerà entro e non oltre il 2014 e coprirà gli interi periodi per i quali non sia ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, come previsto ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile.
Il rimborso è riconosciuto a tutti gli utenti individuati negli elenchi predisposti dal Gestore in maniera automatica e senza necessità di presentazione dell’istanza, con lo scopo di favorire gli utenti che si sarebbero dovuti caricare dell’onere di fare domanda.
L’azienda ricorda inoltre agli utenti che, per ulteriori informazioni sulle modalità e tempistiche per il rimborso, è possibile visitare il sito web www.fiora.it nella sezione il cliente, all’interno del menù Sentenza 335.