Il Gruppo d'intervento giuridico esprime le proprie perplessità sull'operazione
MONTICIANO. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (12 giugno 2019) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo l’intervento di taglio boschivo ceduo e fustaia di conifere per un’estensione di circa 30 ettari in località Poggio Volpaio – Belagaio, in Comune di Roccastrada (GR).
Coinvolti i Ministeri dell’Ambiente e per i beni e Attività Culturali, la Regione Toscana, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, l’Unione dei Comuni Montani delle Colline Metallifere, il Comune di Roccastrada, i Carabinieri Forestale, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.
Il taglio boschivo, secondo cartello “inizio lavori” presente sul posto, sarebbe munito di comunicazione/autorizzazione n. 3285 del 5 marzo 2019. Tuttavia, non sono pochi i dubbi sulla legittimità dell’operato.
Il bosco rientra nella riserva naturale “Farma” (legge n. 394/1991 e s.m.i.) e nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Val di Farma” (codice IT51A0003) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora. Ogni sensibile intervento di modifica deve esser autorizzato dopo conclusione positiva di specifica procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).
Inoltre, l’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): in proposito, si rammenta la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica, così come indicato dalla giurisprudenza in materia (vds. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ; Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689) e da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con lo specifico parere dell’Ufficio legislativo dell’8 settembre 2016.
Ulteriore forte dubbio di legittimità è dato dal fatto che nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.,).
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus chiede il deciso intervento dei Ministeri competenti per la difesa della riserva naturale e un sussulto di buon senso da parte della Regione Toscana e degli Enti locali interessati per la profonda revisione di un modo di operare deleterio per i boschi, l’equilibrio idrogeologico e la fauna selvatica.
I boschi non sono banali cataste di legna per le centrali a biomassa, tanto per capirci…
Stefano Deliperi – Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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