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di Fabrizio Pinzuti
ROMA. Con sentenza n. 156 del 1 luglio 2016 la Corte Costituzionale ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione – dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale della Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 («Disposizioni urgenti in materia di geotermia»), che prevedeva la sospensione per sei mesi dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all’alta ed alla media entalpia.
In sintesi estrema le motivazioni. È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte «L’indicazione del termine, contenuto nell’art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «”produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005)» (sentenza n. 364 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 189 del 2014, n. 192 del 2011 e n. 124 del 2010). Si deve tuttavia convenire con la Regione resistente (Toscana) che la disposizione invocata dal ricorrente (Presidente Del Consiglio dei ministri) a parametro interposto, stante il suo inequivoco tenore letterale, regola il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi comprese le risorse geotermiche, non già il diverso procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca di quest’ultime, cui si applica il più lungo (e non invocato) termine di duecentoquaranta giorni fissato dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale)”.
Oltre che in sé e per gli argomenti affrontati direttamente, la sentenza può essere importante anche per gli spiragli che apre sotto il profilo giuridico e giurisprudenziale. Con la prospettata riforma del titolo V° della Costituzione tutte le competenze in tema di energia potrebbero essere accentrate nelle mani del potere esecutivo, in barba al principio del decentramento amministrativo riconosciuto dalla Costituzione stessa. Per il momento tuttavia la sentenza conferma che gli enti amministrativi territoriali, nei limiti stabiliti dalla legge, possono ancora far sentire la propria voce e dare in qualche maniera risposta alle istanze che provengono dai territori e dai cittadini, sia singoli che associati. Questo indipendentemente dalle decisioni che la regione Toscana ha assunto in tema di geotermia, andando più volte in collisione con i movimenti di cittadinanza e ambientalisti che, sulla base di alcuni studi scientifici, propongono un diverso modello di sfruttamento delle fonti energetiche e una diversa considerazione delle risorse e delle vocazioni proprie di ogni territorio.