Le regole da seguire per la prevenzione e la tutela dei territori
SIENA. Con l’approssimarsi della stagione estiva il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Siena ritengono opportuno proporre all’attenzione dei cittadini le norme che regolamentano l’accensione dei fuochi all’aperto, anche alla luce delle recenti novità normative, al fine di prevenire l’insorgere di incendi boschivi, eventi che potrebbero recare grave danno al patrimonio naturalistico della nostra provincia.
Con l’entrata in vigore delle ultime modifiche al Regolamento Forestale della Toscana, rivisto alla luce della normativa nazionale che ha regolamentato la materia nell’agosto dello scorso anno con il cd. Decreto Campo Libero, sono variate, tra l’altro, alcune restrizioni per quanto attiene all’abbruciamento dei residui vegetali.
Come regola generale si ricorda che nel periodo a rischio di incendio, cioè dal 1° luglio al 31 agosto, salvo proroghe disposte dalla Regione Toscana sulla base dell’indice di pericolosità dettato dall’andamento stagionale, risulta vietato, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla norma, compiere tutte le azioni a possibile rischio d’incendio, quali l’accensioni di fuochi e di carbonaie, l’abbruciamento di residui vegetali, l’uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono generare scintille, l’accumulo o lo stoccaggio all’aperto di fieno, paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
Per quanto attiene, in particolare, l’abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio d’incendio (1° luglio – 31 agosto), risulta assolutamente vietato, in tutto il territorio regionale, procedere a qualsivoglia attività di abbruciamento, salvo limitate deroghe per attività di pubblico interesse che devono comunque essere autorizzate dagli Enti competenti; in tale periodo il divieto riguarda anche l’abbruciamento di residui vegetali all’interno di castagneti da frutto.
Al di fuori del periodo a rischio di incendio, quindi dal 1° settembre di un anno al 30 giugno dell’anno successivo, gli abbruciamenti dei residui vegetali sono sempre consentiti ad una distanza superiore a 50 metri dalle aree boscate, e, adottando particolari cautele previste per legge, anche all’interno dei castagneti da frutto ed a distanza inferiore a 50 metri da aree boscate. In ogni caso, comunque, il fuoco deve essere costantemente sorvegliato e non può essere acceso nelle giornate ventose, ed il materiale vegetale deve essere concentrato in piccoli cumuli evitando gli abbruciamenti diffusi.
Sempre al di fuori dei periodo a rischio di incendio, l’accensione di fuochi per finalità diverse da quella dell’abbruciamento dei residui vegetali, risulta consentita, anche all’interno dei boschi e nella fascia di terreno contigua ad essi di larghezza pari a 50 m, nei seguenti casi:
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per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
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per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni;
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nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate.
La violazione ai divieti imposti dalla normativa regionale comportano sanzioni amministrative a carico dei trasgressori fino a 240 euro, che possono arrivare fino a 2.066 euro per inosservanza alle norme di prevenzione antincendio nel periodo a rischio e nelle aree definite a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, le quali, si ricorda, risultano essere i boschi e le aree assimilate situati nei seguenti comuni del territorio provinciale: Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga e Sovicille.
Gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato e della Provincia di Siena, Settore Agricoltura e Forestazione, sono a disposizione dei cittadini per eventuali informazioni e chiarimenti.