GROSSETO. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ha chiuso le indagini riguardanti l’intervento di taglio boschivo ceduo e fustaia di conifere per un’estensione di circa 30 ettari in località Poggio Volpaio – Belagaio, in Comune di Roccastrada.
Secondo quanto noto, dopo gli accertamenti compiuti dai Carabinieri Forestale, ha individuato la responsabilità di tre persone (T.B. legale rappresentante della Ditta esecutrice dei tagli, F.B. direttore dei lavori, A.S. tecnico istruttore dell’Unione dei Comuni autorizzatrice) riguardo una serie di ipotesi di reato: taglio a raso di fustaie, sconfinamento dall’area di taglio autorizzata, intervento di taglio in difformità da quanto autorizzato, mancanza di autorizzazione paesaggistica, degrado di habitat protetto.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, autrice di due istanze di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti (12 giugno 2019 e 27 giugno 2019) sui tagli boschivi nella riserva naturale “Farma”, esprime la propria soddisfazione e il sostegno alle attività di accertamento svolte da Carabinieri Forestale e Procura della Repubblica per la tutela di un patrimonio naturalistico fin troppo bistrattato.
Nei due casi di taglio boschivo sono stati coinvoltii Ministeri dell’Ambiente e per i Beni e Attività Culturali, la Regione Toscana, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena,l’Unione dei Comuni Montani delle Colline Metallifere, i Comuni di Roccastrada e Monticiano, i Carabinieri Forestale, informate le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Grosseto e di Siena.
Dalle risposte pervenute dalle varie amministrazioni pubbliche competenti era emerso un quadro autorizzativo piuttosto carente.
In particolare, l’Unione dei Comuni Montani delle Colline Metallifere aveva reso noto (nota prot. n. 8770 del 27 giugno 2019) che il taglio boschivo, effettuato a partire dal marzo 2019, era munito di:
* una dichiarazione di taglio (prot. ricezione n. 3285 del 5 marzo 2019);
* uno stringato parere positivo condizionato conclusivo della procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) sul piano di gestione forestale 2008-2022 (nota Regione Toscana – D.G. Politiche territoriali e ambientali – Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali prot. n. 145583 del 4 giugno 2009);
* il Parere specialistico sugli aspetti naturalistici e studio propedeutico alla valutazione d’incidenza ecologica del Piano di Gestione della “Foresta Regonale del Belagaio” – Comunità Montana Colline Metallifere (GR) predisposto (maggio 2008) dalla società DREAM Italia ai fini della procedura di valutazione di incidenza ambientale.
Il bosco, per esplicita indicazione contenuta nella dichiarazione di taglio, è composto da fustaia di Pino marittimo, Leccio, Orniello, Quercia da sughero, Sclerofille, sporadiche Latifoglie di età superiore ai 50 anni.
Il taglio ha riguardato la fustaia e un’altra parte di bosco governata a ceduo mediante trattore gommato con carrello e pinza forestale.
Un taglio boschivo che appariva determinato da ragioni economiche e che risultava privo della necessaria autorizzazione paesaggistica.
Infatti, l’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): in proposito, si rammenta la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica, così come indicato dalla giurisprudenza in materia (vds. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ; Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689) e da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con lo specifico parere dell’Ufficio legislativo dell’8 settembre 2016.
Inoltre, forte dubbio sulla legittimità del taglio era dato dal fatto che nel periodo primaverile ed estivosono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.,).
Il bosco rientra nella riserva naturale “Farma” (legge n. 394/1991 e s.m.i.) e nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Val di Farma” (codice IT51A0003) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora. Ogni sensibile intervento di modifica deve esser autorizzato dopo conclusione positiva di specifica procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).
Sarebbe questo il metodo toscano di tutela dei boschi rientranti in aree naturali protette comunitarie (S.I.C./Z.S.C. e Z.P.S.), nazionali e regionali (parchi e riserve naturali), il taglio?
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus chiede il deciso intervento dei Ministeri competenti per la difesa della riserva naturale e un sussulto di buon senso da parte della Regione Toscana e degli Enti locali interessati per la profonda revisione di un modo di operare deleterio per i boschi, l’equilibrio idrogeologico e la fauna selvatica.
I boschi non sono banali cataste di legna per le centrali a biomassa, ricordiamocelo”.