AMIATA. Dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus riceviamo e pubblichiamo.
“Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha recentemente scritto al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e alla Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova (firmataria del recente decreto ministeriale 7 ottobre 2020, dal sapore ottocentesco, che disciplina la trasformazione di superfici boscate in terreni agricoli) per contestare con forza l’operato della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena che ha fermato progetti di radicale taglio boschivo in assenza di autorizzazione paesaggistica sul Monte Amiata.
Al Consiglio dell’Ordine la legge non piace, perché impedisce di far svolazzare motoseghe in lungo e in largo senza controlli sul valore ambientale e paesaggistico del bosco.
In realtà, il bosco tutelato con vincolo paesaggistico di tipo provvedimentale (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., in base a provvedimenti statali o regionali di individuazione) prevede il necessario parere da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo per ogni intervento proposto, a differenza di quanto previsto per i boschi e le foreste sottoposti a vincolo ex lege ai sensi dell’articolo 142, comma 1°, lettera g, dello stesso decreto legislativo n. 42/ 2004 e s.m.i., già legge 8 agosto 1985, n. 431.
Conforta l’interpretazione anche il disposto del D.P.R. n. 31/2017, “nel cui allegato A (di cui all’art. 2, comma 1 – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica), non a caso e significativamente, sono bene distinti e graduati, nelle voci A.19 e A.20, rispettivamente, gli interventi sottratti all’autorizzazione paesaggistica ‘nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del codice’ e quelli sottratti all’autorizzazione paesaggistica ‘nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice’”. In proposito, non è possibile “riferire anche ai boschi vincolati con apposito provvedimento la voce A.20, che è invece testualmente riferita solo ai boschi e alle foreste vincolati ex lege.”.
Il parere Cons. Stato, Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233 si è pronunciato in tal senso per l’accoglimento parziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcune associazioni ambientaliste (Italia Nostra, L.A.C., WWF) avverso il piano di prevenzione antincendio (AIB) per le pinete costiere nei Comuni di Grosseto e di Castiglion della Pescaia, la Pineta del Tombolo (deliberazioni Giunta regionale n. 355 del 18 marzo 2019, n. 456 dell’1 aprile 2019, n. 564 del 23 aprile 2019).
E’ stata, così, consolidata la linea interpretativa che ritiene necessaria l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica, così come indicato dalla giurisprudenza in materia (vds. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ; Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308; Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689) e da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con lo specifico parere dell’Ufficio legislativo dell’8 settembre 2016.
Il parere della competente Soprintendenza è finalizzato alla conservazione del valore ambientale/paesaggistico del bosco e della foresta, proprio perché bosco e foresta non sono banali cataste di legna, magari come a qualcuno piacerebbe, come probabilmente nei casi, per esempio, dei tagli boschivi nella Foresta demaniale del Marganai, purtroppo difesi dalla santa prescrizione, e dei tagli boschivi nella riserva naturale del Farma, di cui si occuperà il Tribunale di Grosseto.
L’illustrissimo Consiglio se ne faccia una ragione…”.