SIENA. Dal Gruppo d’Intervento Giuridico riceviamo e pubblichiamo.
“Una delle innovazioni più rilevanti e meritevoli per rendere meno impattante sull’ambiente e le risorse ambientali l’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche italiane in questi ultimi anni è certamente la previsione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei vari settori di attività.
Si tratta dei “requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato”, a loro volta “definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e … adottati con Decreto del Ministro”.
Riguardo al Verde Pubblico, i CAM sono stati approvati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 (Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde).
I CAM nei vari ambiti trovano applicazione nell’ambito delle previsioni del Codice dei contratti, il decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., che prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi e l’obbligo di considerare i CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice (art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.).
Anche la giurisprudenza amministrativa è orientata per un’immediata cogenza dei CAM (vds. Cons. Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773; Cons. Stato, Sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934), tuttavia la realtà quotidiana diffusa in tutto il territorio nazionale presenta tuttora esempi di capitozzature e potature di verde pubblico che richiamano veri e propri massacri arborei più che cura del verde: l’esperienza di ampia casistica affrontata nel corso di pluriennale attività associazionistica, porta a ritenere che l’assenza di un qualsiasi apparato sanzionatorio per la violazione dei CAM comporti, purtroppo, una sorta di garanzia di impunità in materia.
Di fatto, se non è previsto il rispetto dei CAM nella gestione del verde pubblico, nella stragrande parte dei casi non accade proprio nulla….e i nostri alberi vengono capitozzati e scempiati in tutta Italia.
Per questo motivo, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha richiesto (istanza del 5 gennaio 2023) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, informando il Ministero della Cultura, di considerare seriamente l’opportunità di introdurre un adeguato apparato sanzionatorio nel D.M. n. 63 del 2020, che individua i criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico e prevede il divieto per tali pratiche.
Infatti, fra i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico (lettera E dell’Allegato) è affermato chiaramente (punto 11) che chi effettua le operazioni di gestione del verde pubblico deve “evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione”, intendendo per “capitozzatura” il “drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino ad arrivare in prossimità di questi ultimi (Fonte linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano)”.
Tutti i criteri ambientali minimi (CAM), poi, sono improntati alla salvaguardia della fauna selvatica: “le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area”.
Basta, quindi, anche con i tagli e le potature di alberi, arbusti e siepi nel periodo della nidificazione (marzo – agosto), già vietati per legge (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Norme di civiltà ambientale tanto attese, ma finora tanto disattese”.