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SIENA. Il consiglio comunale di Siena si è riunito oggi (13 febbraio). Di seguito i comunicati del Comune sugli argomenti trattati.
Approvato il nuovo Regolamento di contabilità del Comune
Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato la delibera relativa al Regolamento di contabilità dell’amministrazione comunale. Il documento, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto venti voti favorevoli e dieci astensioni da parte dei trenta consiglieri presenti.
Nelle premesse dell’atto si legge che “con il Regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili […] con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà ed uniformità del sistema finanziario” e che “il decreto ministeriale del 25 luglio 2023 […] ha completamente ridisegnato l’iter di predisposizione del bilancio di previsione, rivedendo le procedure, le competenze e le tempistiche per garantire l’approvazione del bilancio entro il termine dell’esercizio precedente”, così come poi ulteriormente definito dal decreto ministeriale del 10 ottobre 2024, cosiddetto “Decreto correttivo ‘Arconet’”.
Ricordando, inoltre, che l’ultimo aggiornamento era stato adottato dal Consiglio Comunale a luglio del 2019, si è ritenuto “necessario adottare un nuovo Regolamento di contabilità, al fine di: rendere lo strumento regolamentare più flessibile e adeguato alle esigenze dell’ente; evitare la pedissequa riproposizione delle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000, rischiando di avere ‘disposizioni già vecchie’ a fronte delle continue modifiche legislative; rendere quindi completamente applicabile il Regolamento, togliendo parti ormai vetuste per le sopravvenute modifiche normative; rendere tale documento uno strumento di facile consultazione”.
Approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente
Il Regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente è stato approvato. L’atto, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto ventuno voti favorevoli e nove astenuti da parte dei trenta consiglieri presenti.
Nella delibera si spiega che “la legge 111 del 2023, […] ‘Delega al Governo per la riforma fiscale’ […] stabilisce i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio” e che “il decreto legislativo 219 del 2023, attuativo della citata legge delega […] ha disciplinato una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente”, che riguarda “tutto l’ordinamento tributario, ivi inclusa, quindi, anche la parte afferente la disciplina dei tributi comunali”.
Sempre nelle premesse della delibera si legge che “le amministrazioni locali devono aggiornare le disposizioni regolamentari, disciplinando la garanzia del contraddittorio e l’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ‘ne bis in idem’, il principio di proporzionalità e l’autotutela”, che “gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle citate disposizioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela” e che “l’articolo 6-bis della legge 212 del 2000, introdotto dal […] decreto legislativo 219 del 2023, costituisce un elemento cardine della riforma dello Statuto del contribuente, con il quale si adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standard di tutela internazionali e dell’Ue, in quanto il principio del contraddittorio è da intendersi quale diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima dell’adozione di un provvedimento che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica”.
Quindi il Regolamento, come si legge nell’atto approvato dal Consiglio, “costituisce, tecnicamente, il recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale” e “disciplina gli obblighi del Comune in attuazione dei diritti del contribuente”. In particolare, l’articolo 6 del Regolamento evidenzia che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, ma che “non sussiste il diritto al contraddittorio […] per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Canone occupazione suolo pubblico: approvato il Regolamento
Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato, nella seduta di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, la delibera relativa al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Il documento, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto venti voti favorevoli e dieci astensioni da parte dei trenta consiglieri presenti.
Il Comune di Siena ha ravvisato la necessità, come si legge nelle premesse dell’atto, “la necessità, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina sul Canone Unico patrimoniale, di aggiornare, integrare e rendere maggiormente omogeneo, fruibile e adeguato alle esigenze dell’ente e degli utenti il regolamento, anche alla luce delle richieste di maggiore sinergia pervenute dai vari servizi, al fine di integrare al massimo di diversi procedimenti coinvolti; avere una versione del Regolamento maggiormente esaustivo, che raggruppi le diverse discipline che il Canone Unico ha raggruppato almeno da un punto di vista patrimoniale, evitando reiterazioni e refusi”. Fra gli altri aspetti, il documento specifica in particolare che si ritiene necessario “inserire all’interno di tale Regolamento anche la disciplina dei passi carrabili, specifica e peculiare ‘occupazione’ di suolo pubblico”.
Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Inoltre il regolamento disciplina il servizio delle pubbliche affissioni.
“Le occupazioni di suolo pubblico – si legge nel testo – e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti o annuali e temporanee o giornaliere, ferme restando diverse disposizioni di legge nazionale o regionale: sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno; le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell’ambito dell’attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione e superiore a trecentosessantacinque giorni; le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a novanta giorni, sono considerate annuali; le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo articolo 16 comma I, per le quali è stata comunicata una durata superiore a novanta giorni, sono considerate annuali. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione ai fini del calcolo della tariffa è stabilita in giorni trenta. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell’attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa I”autorizzazione di esposi pubblicitaria”.