SIENA. Da Pierluigi Piccini riceviamo e pubblichiamo.
“Ricapitoliamo, ciò che è avvenuto e ciò che sta avvenendo.
Il primo atto deve ritenersi quello dell’Ordinanza Martini emessa nel 2009, con validità biennale. Nel 2011 ci sono state modifiche sostanziali nel testo e anche questa ordinanza ha avuto validità due anni.
Dal 2013 l’ordinanza è stata sempre rinnovata per la durata di un anno, fino a quella del 2023, che ha disposto il termine di efficacia al 31 dicembre.
Tra un rinnovo e l’altro è subentrato il decreto legislativo 36 del 28 febbraio 2021, che ha istituito il “cavallo atleta”, e dove, all’art. 24, si fa esplicito richiamo alle manifestazioni che usano cavalli al di fuori dei circuiti ufficiali.
Questo articolo, su osservazioni del Ministero della Salute fatte in occasione del Convegno di Verona del 6 novembre 2021 “Benessere del cavallo atleta”, è stato modificato con decreto legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 nella parte in cui veniva estesa la responsabilità organizzativa anche agli enti locali, che organizzano direttamente le manifestazioni.
L’ultima modifica sul cavallo atleta è arrivata con il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, che ha stabilito che entro 9 mesi dall’entrata in vigore (il decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 206 del 4.9.2023) il presidente del Governo o il ministro dello Sport devono provvedere ad emettere apposito decreto assieme al Ministero della Salute e a quello delle Politiche Agricole. In questo decreto dovrebbero essere ripresi tutti i concetti dell’ordinanza Martini.
Dato che l’ordinanza scade il 31 dicembre, è presumibile che il decreto richiamato venga pubblicato in G.U. entro il mese di dicembre.
Quindi stiamo parlando di un decreto ministeriale e solo di questo. Allora bisognerebbe chiedersi: come si comportano i decreti ministeriali rispetto ai regolamenti previsti negli statuti comunali?
La materia paliesca rientra fra le espressioni proprie della storia, della cultura e delle tradizioni locali e dunque sostanzia, quale fonte tipica, l’autonomia di cui è titolare l’Ente Territoriale Comune di Siena.
L’espressione normativa di questa autonomia è costituita dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in materia.
Lo Statuto, che nella gerarchia delle Fonti del Diritto si qualifica Fonte sub-primaria, accoglie e disciplina in termini di principio la materia paliesca e le conferisce dignità normativa in ragione della Legge 267/2000 art. 3 e segg. .
Lo Statuto di siena così recita:
“Art. 3
Contrade
1. Le storiche Contrade, definite nel loro numero e nel loro ambito territoriale dal Bando approvato dalla Serenissima Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana, Governatrice della Città e Stato di Siena il 7 Gennaio 1729, custodiscono le antiche tradizioni della storia e della cultura del popolo senese e costituiscono espressione di comunità contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese così come esiste, si articola e vive quale associazione naturale.
2. Le Contrade svolgono le proprie attività in conformità ai rispettivi Capitoli e Statuti.
3. Nel rispetto dell’autonomia delle Contrade e dell’ordinamento del Palio, e della tradizione, il Comune di Siena svolge i compiti ad esso attribuiti dal Regolamento per il Palio”.
I Regolamenti Comunali, che nel sistema delle Fonti del Diritto costituiscono Fonte secondaria, offrono la disciplina di dettaglio dei principi statutari con specifico riferimento i singoli ambiti operativi della materia stessa.
In relazione a tale posizionamento la materia in oggetto non può formare argomento della disciplina introdotta con altri provvedimenti, siano pure di natura ministeriale, in contrasto o in sostituzione della disciplina locale.
Solo per Fonte primaria (Legge) potrebbero venire introdotte modifiche e/o innovazioni rispetto ad una materia, quella appunto del gioco del Palio, che rientra nell’ambito di competenza delle citate fonti locali, nel rigoroso rispetto della ripartizione delle competenze e sempre per la tutela di beni eccedenti il perimetro normativo degli interessi ripresi nello Statuto e nei Regolamenti Comunali di Siena (Art. 6 e 7 TUEL 267/2000).
Quindi è corretto pensare che il Palio di Siena non abbia nulla da temere grazie alla sua tradizione, ai regolamenti comunali che si è dato nel tempo e all’ordinamento giuridico della nostra Repubblica. Se il decreto ministeriale dovesse contenere aspetti migliorativi, cosa che ci auguriamo, il Comune potrebbe, nella sua autonomia, valutarli ed eventualmente farli propri dopo avere sentito le Contrade; viceversa, se peggiorativi, contestarli.
Tutto il resto é ridondanza che non appartiene alla Festa di Siena, essendo, il Palio, il protettore di se stesso”.