Pubblicato all’albo il provvedimento conseguente alla comunicazione della Prefettura per garantire la pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza delle servizio ferroviario

Per scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e a tutela della pubblica incolumità, l’ordinanza contingibile e urgente del sindaco stabilisce, entro sessanta giorni dal provvedimento, per i proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria nel tratto comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, l’obbligo di verificare che quanto previsto dalla normativa sia rispettato ovvero che lungo i tracciati della ferrovia, nell’area di proprietà, non siano presenti piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria. I terreni adiacenti destinati a “bosco” non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, mentre per i depositi costituiti da materiali combustibili deve essere garantita la distanza minima di sicurezza di 20 metri. Inoltre, gli stessi proprietari hanno l’obbligo di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario e di tenere i terreni sgombri da depositi di materiali combustibili (covoni di grano, erbacce secche, ecc.).