Cosa cambia per i libretti al portatore
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di Massimiliano Casto*
SIENA. Tra gli ultimi interventi del nostro Governo nel campo dell’economia ci sono anche numerose disposizioni per il contrasto al riciclaggio in materia di assegni e contante. Infatti, con l’emanazione del decreto legge n. 138/2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, la soglia dei trasferimenti tra privati da 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro e tutto questo con una doppia valenza: antiriciclaggio e antievasione. Infatti è statisticamente e giuridicamente accertato che la tracciabilità dei flussi finanziari riduce e scoraggia l’uso del contante per fini di elusione.
Pertanto, ormai, per importi pari o superiori a 2.500 euro:
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È vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
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Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità;
I libretti di deposito: Il decreto ha previsto che dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta il 13 agosto 2011, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; quest’ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% del saldo. Per le violazioni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%.
Gli assegni bancari: Con le norme predenti, entrate in vigore il 31 maggio 2010 (Decreto Legge 78/2010) il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) tra soggetti diversi scattava quando l’importo del trasferimento era complessivamente pari o superiore ai 5mila euro.
Invece, d’ora in avanti, gli assegni bancari e circolari emessi per importi pari o superiori a euro 2.500,00 dovranno in ogni caso contenere la clausola di non trasferibilità e dovranno contenere anche il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Novità anche per gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (a me medesimo), che potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno, pertanto, circolare.
In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; quest’ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico dei firmatari dell’assegno, dall’1% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% dell’importo trasferito. Per assegni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di n.5 volte.
*Tributarista Consulente del Lavoro