Mini Guida per i datori di lavoro

di Massimiliano Casto*
SIENA. L’Inps – con la circolare n° 23 del 1° febbraio – ha reso noto l’importo dei contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2011. Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro, come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
In seguito all’assunzione – che va fatta per via telematica tramite il sito dell’Inps – l’istituto di previdenza provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico ed invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti. Il contributo, come vedremo, è legato alla paga effettiva oraria corrisposta.
L’ importo da pagare
Per l’anno 2001, gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, sono:
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per retribuzioni orarie fino a 7,34 €: 1,36 € (di cui 0,33 € a carico del lavoratore);
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per retribuzioni orarie oltre 7,34 € e fino a 8,95 €: 1,54 € (0,37 € a carico del lavoratore);
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per retribuzioni orarie oltre 8,95 €: 1,88 € (0,45 € a carico del lavoratore).
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In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,99 € (di cui 0,24 € a carico del lavoratore).
Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è un parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, quindi gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono i seguenti:
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per retribuzioni orarie fino a 7,34 €: 1,37 € (di cui 0,33 € a carico del lavoratore);
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per retribuzioni orarie oltre 7,34 € e fino a 8,95 €: 1,55 € (0,37 € a carico del lavoratore);
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per retribuzioni orarie oltre 8,95 €: 1,89 € (0,45 € a carico del lavoratore).
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In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 1,00 € (di cui 0,24 € a carico del lavoratore).
Quando si pagano i contributi
I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
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dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
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dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
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dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
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dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Le agevolazioni fiscali
Il datore di lavoro che versa regolarmente all’Inps i contributi per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali relative ai contributi versati.
Colf: Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.
Assistente familiare: Il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa. Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari:
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il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria;
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le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’ assistente familiare.
Si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’ assistente familiare, e viceversa.
*Tributarista Consulente del Lavoro