SIENA. Dal 1° gennaio 2021, i gestori delle strutture ricettive, dopo un periodo di temporanea sospensione in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono nuovamente tenuti agli adempimenti mensili (dichiarazione e riversamento), previsti dal Regolamento dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dello scorso 18 gennaio. Le tariffe, agevolazioni e esenzioni sono rimaste le stesse stabilite nel precedente Regolamento (Deliberazione C.C. n. 172 del 15.11.2018 – Regolamento Imposta di Soggiorno).
Si ricorda, a tal fine, che la dichiarazione delle presenze è mensile e deve essere resa entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui esse si sono verificate, utilizzando l’apposita procedura telematica “WebCheck-In” (con accesso da Ricestat o da Unicom). La stessa deve essere tramessa anche nel caso di mancanza di ospiti. A titolo esemplificativo, quindi, la prima scadenza riguardante il mese di gennaio 2021, è il prossimo 16 febbraio.
Anche il riversamento al Comune di Siena delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (ad es. l’imposta di soggiorno relativa al mese di gennaio 2021 deve essere riversata entro il 16 febbraio 2021, e così via).
Il riversamento può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: bonifico bancario sul c/c n. 6921/47 intestato al Comune di Siena presso Banca MPS – Agenzia 13 – Piazza Giovanni Amendola – Siena – Codice IBAN IT22X0103014217000000692147; versamento diretto, sempre sul c/c n. 6921/47 intestato al Comune di Siena, presso la Tesoreria Comunale (Agenzia 13 – Piazza G. Amendola Siena); Carta di credito: accedendo dalla pagina del sito istituzionale del Comune di Siena “Servizi on line” – “Portale Pagamenti”, sezione “Pagamenti Spontanei” è attivabile selezionando il tipo di pagamento “Imposta di soggiorno – gestori” e completando, volta per volta, i campi della scheda che viene proposta dal sistema con i dati del soggetto che effettua il pagamento, il periodo di competenza, la causale (precisando il nome della struttura e periodo al quale si riferisce il versamento) e l’importo da versare.
Il decreto legge 34/2020, convertito in L. 77/2020 ha modificato l’articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 e assegna al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Egli dovrà invece presentare una dichiarazione cumulativa esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non ancora emanate e che saranno tempestivamente comunicate.