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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Università: intervento dei sindacati sull’anticipo Ima

Articolata lettera inviata al rettore ed al direttore amministrativo

SIENA. In merito al pagamento dell’acconto IMA 2013 previsto dall’articolo 10 della Contratti Collettivo Integrativo 2012, la RSU e le  OO.SS. ne chiedono l’immediata liquidazione per le seguenti motivazioni: primo, il CCI 2012 risulta approvato in ogni sua previsione economica e normativa, dal verbale n. 1/2013 del Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua ultima comunicazione (che riportiamo in fondo al presente documento come allegato 1), il Magnifico Rettore invece cita il verbale n. 1/2014 che in alcun modo fa riferimento alla liquidazione delle spettanze previste dal CCI 2012. Il verbale n.1/2013 (link: http://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/Verbale%201%202013%20Revisori%20dei%2 0Conti.pdf ) è l’unico documento a cui si deve fare riferimento per ragionare sulla liquidazione delle spettanze previste dal CCI 2012, in viene approvato e verificato, come da obbligo di legge, il CCI 2012. Il verbale è stato redatto dal Collegio nella sua composizione attuale, non è quindi ipotizzabile nemmeno, in base ad un cambio di composizione, una differente interpretazione delle norme; secondo, l’impiego delle somme destinate alla contrattazione integrativa non sono destinate ragionevolmente in un senso o un altro, ma la loro destinazione per le varie voci previste dal CCNL sono chiare, basta leggere le circolari della Ragioneria Generale dello Stato, per esempio la n. 16/2012 che a pagina 288 delle istruzioni specifiche di comparto (citata nell’allegato 2, in fondo al presente documento), chiarisce come devono essere ripartite le varie voci, stando alla determinazioni della contrattazione integrativa; terzo, è opportuno chiarire che quanto scritto in merito all’IMA nel CCI 2012, come dal Magnifico Rettore citato: “L’Amministrazione eroga ai sensi dell’art. 88, c. 2, lettera f, l’indennità mensile accessoria al personale appartenente alle cat. B, C e D […], finalizzata a riconoscere e a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e nella qualità dei servizi erogati, nonché a incentivare la continuità lavorativa e l’effettività delle prestazioni.
2 L’indennità, tenendo conto dei risultati positivi ottenuti dall’Ateneo, grazie alla fattiva collaborazione del personale, nel percorso di risanamento finanziario, nell’attuazione dei profondi cambiamenti istituzionali e organizzativi e nella qualità della didattica e della ricerca, costituisce riconoscimento dell’apporto che ciascun lavoratore fornisce alla buona qualità dei servizi di didattica e ricerca erogati dall’Ateneo”, nulla a che a fare con la premialità prevista dagli artt. 17-18 del DlLgs 150/2009 la cui attuazione di fatto sono regolati anche dall’accordo separato sul pubblico impiego del febbraio 2010. Infatti, i risultati valutati in senso indiretto nel 2012 erano quelli dell’Ateneo al cui raggiungimento tutto il personale ha concorso. Risulta alquanto discutibile cercare di semplificare strumentalmente il tema della performance in questo modo.
Inoltre, se fosse illegittima l’erogazione dell’IMA 2013 in acconto, per i parametri previsti dall’art. 5 del CCI 2012 che il Magnifico Rettore cita, allora allo stesso modo lo sarebbe per l’IMA 2012 già distribuita, ma questo problema non è stato sollevato. Gli obblighi di legge di controllo per le previsioni contrattuali del CCI 2012 sono assolti e ciò risulta dal verbale n.1/2013 del Collegio dei Revisori dei Conti.
Come già scritto più volte (riportiamo alla fine del presente documento l’allegato 2) l’esistenza dell’IMA nella sua formulazione attuale, distribuzione per dodici mensilità in modo indifferenziato se non per le assenze o la presenza in servizio, è prevista dalle norme contrattuali e dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato che regolano l’applicazione delle previsioni di controllo sulla spesa per la contrattazione integrativa previsti dagli artt. 40-40bis del D.lgs 165/2001. Fino a che non vi sarà una modifica contrattuale nazionale in merito la sua distribuzione tale dovrà rimanere. Ci permettiamo di sottolineare inoltre che l’interpretazione di quanto previsto dal Titolo III del D.lgs. n. 150/2009 non si riferisce interamente a quanto previsto dall’art. 88, comma 2 del CCNL perché alla lettera c) di tale comma vi sono le previsioni di legge per indennità di rischio e disagio che certo non
sono distribuite in base alla premialità, ma alla effettiva presenza in servizio impegnati in determinate fattispecie di mansioni e/o orari di lavoro. Come più volte scritto le previsioni del Titolo III vanno ad incidere sulle somme destinate dalla contrattazione integrativa alle voci previste dall’art. 88, comma 2, lettera d), e evidenziamo che ciò è specificato bene nella circolare della RGS/MEF citata sopra.
Infine, ci preme evidenziare che risulta alquanto fastidioso doversi districare nei tentativi discutibili del Magnifico Rettore di usare i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, estrapolandone parti che sono peraltro riferiti a contratti integrativi di altri anni, cercando di addossare a tale organo la colpa di eventuali ritardi e danni arrecati al personale nella liquidazione delle somme dovute che sono niente meno che quelle pattuite fra le parti.
Per quanto sopra esposto la RSU e le OO.SS. chiedono l’immediata liquidazione dell’acconto IMA 2013, nel primo mese utile. Non vi sono, infatti, reali motivazioni a supporto di un ulteriore ritardo da parte dell’Amministrazione stante le norme e i documenti di verifica e controllo della contrattazione integrativa citati. In caso di una dilazione ulteriore del pagamento, le stesse organizzazioni valuteranno il perseguimento di ogni via, anche giudiziaria, per risolvere la questione.

RSU d’Ateneo, CISAL, CISAPUNI, CISL, FLC-CGIL, UGL, UIL-RUA USB P.I.

ALLEGATO 1
Oggetto: R: Re: R: lettera al Magnifico Rettore – comunicazione incontro di oggi
Mittente: Rettore <rettore@unisi.it>
Destinatario: rsu-siena@unisi.it <rsu-siena@unisi.it>
Gentili Dirigenti sindacali,
faccio seguito alla vostra e mail del 1° aprile relativa alla richiesta di distribuzione dell’IMA. E’ opportuno, a tal proposito, far riferimento a quanto osservato dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale n.1/2014 del 17.02.2014, secondo il quale “ai sensi dell’art. 88, comma 1, del CCNL vigente, le risorse di cui al precedente articolo [Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale] sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali: si può ragionevolmente ritenere, quindi, che tutti gli impieghi del fondo di cui all’art. 87 del CCNL 2006-2009 abbiano almeno in senso lato quella finalità premiale prevista dal Titolo III del d. lgs. n. 150/09, e, quindi, che la mancata adozione del Piano delle performance pregiudichi la distribuzione del fondo sotto una qualunque delle forme prevista dall’art. 88, comma 2 (n.d.r. tra le quali l’indennità accessoria mensile-IMA).
Ciò è del resto coerente con quanto concordato nel CCI per l’erogazione del trattamento economico accessorio relativo all’anno 2012, sottoscritto il 22.03.2013, laddove si legge che “L’Amministrazione eroga ai sensi dell’art. 88, c. 2, lettera f, l’indennità mensile accessoria al personale appartenente alle cat. B, C e D […], finalizzata a riconoscere e a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e nella qualità dei servizi erogati, nonché a incentivare la continuità lavorativa e l’effettività delle prestazioni.
L’indennità, tenendo conto dei risultati positivi ottenuti dall’Ateneo, grazie alla fattiva collaborazione del personale, nel percorso di risanamento finanziario, nell’attuazione dei profondi cambiamenti istituzionali e organizzativi e nella qualità della didattica e della ricerca, costituisce riconoscimento dell’apporto che ciascun lavoratore fornisce alla buona qualità dei servizi di didattica e ricerca erogati dall’Ateneo”.
Il verbale del Collegio evidenzia, in altri termini che, l’indennità accessoria mensile, essendo uno degli istituti contemplati dall’art. 88 del CCNL per l’utilizzo del fondo, se da un lato deve essere contemplata in sede di contratto collettivo integrativo di Ateneo quale istituto necessario di ripartizione del fondo per le progressioni economiche e le produttività, dall’altro lato implica un necessario adattamento ai principi e alle logiche di cui agli artt.17-18 del d. lgs. n. 150/2009. Ne deriva che la compatibilità è condizionata
all’esistenza di criteri di differenziazione sulla base di valutazioni desumibili o dal piano delle performance o da altri sistemi esistenti a livello di Ateneo. Il citato art. 18, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009, dispone infatti che “È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”.
Conclusivamente: quanto espresso nel CCI di Ateneo in combinata lettura con il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti, richiedono pertanto di attendere l’approvazione del piano di valutazione di Ateneo e delle relazioni sulla performance relativa al 2013, per erogare quanto concordato come anticipo dell’IMA relativa al 2013, anche in mancanza del CCI 2013.
Cordiali saluti.
Il Rettore Prof. Angelo Riccaboni

ALLEGATO 2
Fonti normative inerenti l’istituzione dell’indennità mensile d’ateneo, IMA e relazione con la legge 150/2009 CCNL 2002-2005
ART. 41 – FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall’art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a
decorrere dall’1.1.2002. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto, è destinata al finanziamento del sistema di  progressioni economiche orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.
4. Nell’ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le
eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità. CCNL 2006-2009
ART. 88 – UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA’
(Art.68 CCNL 9.8.2000 e art.16 CCNL 27.01.05)
1. Le risorse di cui al precedente articolo sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui al precedente articolo sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all’interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 79 e 82 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili – a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni – a valere sulle risorse
destinate alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Restano comunque destinate per le finalità di cui alla presente lettera, le risorse previste dall’art.87, comma 1, lett. d) ed e);
b) corrispondere l’indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina dell’art. 91 del presente CCNL. Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui all’art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.1996, con riferimento all’anno 1999;
c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
f) indennità mensile.
3. L’indennità mensile di cui alla lettera f), istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27.01.05, rivalutata con le risorse previste dall’art.5, comma 2, del CCNL 28.03.06, è ulteriormente incrementata con una quota parte delle risorse definite all’art.87, comma 1, lett.c) del presente CCNL pari allo 0,2% del monte salari 2005. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e i valori di riparto.
4. Al termine dell’esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell’ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art.87, comma 1, lett. e).
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.
Legge 150/2009 Art. 18. Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
Circolare del 2 maggio 2012 n. 16 del RGS/MEF, Istruzioni specifiche di comparto
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE CONTRATTATE DAL CI DI RIFERIMENTO
Progressioni orizzontali: in questa sezione vanno inserite unicamente le risorse contrattate riferite alle progressioni che si desumono dal Contratto collettivo integrativo riferito al Fondo dell’anno, cioè le eventuali risorse rese disponibili a questo scopo dalla contrattazione integrativa come disposto dall’art. 88 c. 2 L. a Ccnl 06-09. Nota bene: vanno inserite distintamente le poste riferite a PEO del personale delle posizioni economiche B-C-D rispetto a quelle delle posizioni economiche EP. Nota bene: l’art. 9 comma 21 Legge 122/2010 dispone che le progressioni di carriera comunque denominate, per il triennio 2011-2013, hanno effetto ai soli fini giuridici. La circolare n. 12/2011 chiarisce che le amministrazioni dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo in ogni caso indisponibili le necessarie risorse.
Indennità di responsabilità / professionalità: inserire la quota di risorse del Fondo destinata in sede di contrattazione integrativa a corrispondere l’indennità di responsabilità a personale delle categorie B, C e D secondo le indicazioni dell’art. 88 c.2 L. b del Ccnl 06-09 come disciplinato anche dall’art. 91 del medesimo Ccnl.
Indennità turno, rischio, disagio ecc.: inserire la quota di risorse del Fondo destinata in sede di contrattazione integrativa a remunerare nell’anno di riferimento i compiti disciplinati dall’art. 88  c. 2 L. c del Ccnl 06-09, che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza.
Produttività/perfomance individuale e Produttività/performance collettiva: inserire distintamente i compensi incentivanti / premiali da erogare in base ai disposti dell’art. 88 c. 2 lettera d. del Ccnl 2006-09 che risultano espressamente regolati dal CI dell’anno di riferimento anche alla luce dei principi di premialità previsti dal DLgs 150/2009. Nota bene: il valore da inserire nella tabella deve essere esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo. Indennità accessoria mensile: inserire la quota di risorse del Fondo destinata in sede di contrattazione integrativa riferita al Fondo in esame a remunerare l’indennità prevista dall’art. 88 c. 2 lettera f del Ccnl 2006-09. (pag 288, Circolare del 2 maggio 2012 n. 16 del RGS/MEF, Istruzioni specifiche di comparto, www.rgs.mef.gov.it )
Conclusioni
Come si può vedere chiaramente l’istituzione dell’IMA risale al CCNL 2002-2005, art. 41 comma 4. Nel CCNL 2006-2009 viene riconfermata l’esistenza dell’IMA, come istituto accessorio che viene retribuito con le risorse del fondo per le progressioni economiche e la produttività, come si legge nel citato art. 88, al comma 2 lettere a-f. Vengono destinate nel successivo comma 3 dell’art. 88 CCNL 2006-2009, anche risorse specifiche che vanno ad incrementare l’IMA. La legge 150/2009 istituisce tutto un sistema di premialità e merito, poi di fatto messo in discussione dalla legge 78/2010 e in parte dall’accordo separato sul pubblico impiego del 4 febbraio 2010. Il sistema di premialità viene definito nel titolo III della legge 150/2009, agli artt. 17 e 18. Risulta interessante leggere quanto scritto all’art. 18 comma 2 è vietata la distribuzione indifferenziata e con automatismi di risorse destinate alla performance. Questa fattispecie di istituto contrattuale del fondo per la produttività, art. 88 CCNL, è rinvenibile semmai alla lettera d del comma 2, ma non certo nelle risorse destinate all’istituto previsto dalla lettera f, cioè l’IMA. La Circolare del 2 maggio 2012 n. 16 della Ragioneria generale dello Stato, distingue a pagina 288 le somme destinate alla premialità/valutazione e quelle all’IMA che non vengono pertanto valutate essendo distinte anche nel loro inserimento nella tabella 15 del conto annuale a cui fa riferimento questa circolare.
RSU d’Ateneo Università di Siena

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