FIRENZE. Continuiamo purtroppo a notare che alcuni colleghi fanno un uso dei social non conforme alle regole della nostra categoria, codificate nell’ambito della deontologia professionale. Troppi giornalisti si comportano insomma come se la rete fosse una zona franca in cui tutto è lecito: non è così, evidentemente.
A tal proposito, oltre a quanto stabilito dalla legge 69/63 in merito alla tutela della personalità altrui ed al rispetto della verità sostanziale, è opportuno ricordare come nel caso di offese alla reputazione di una persona pubblicate su facebook, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8328/2016 (Sezione V Penale), abbia chiarito che si configura senz’altro il reato di diffamazione anche nella sua ipotesi aggravata, a norma dell’articolo 595 cod. pen , III comma.
La stessa Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008).
Il consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana richiama pertanto tutti i colleghi ad utilizzare linguaggi e comportamenti consoni, e si riserva in futuro di segnalare direttamente al consiglio di disciplina coloro che dovessero reiterare comportamenti lesivi della dignità e del prestigio di tutta la categoria.