Il Cuneo aveva vinto 20-0. Le gare del girone d'andata non incidono sulla classifica
ROMA. “Il giudice dispone di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell’art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall’art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di “ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA” e di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila)a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati” a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”.
La decisione del giudice sportivo arriva a seguito del 20-0 di Cuneo-Pro Piacenza. Tutte le gare disputate nel girone di andata non avranno valore per la classifica, che dovrà essere riformulata. Di conseguenza anche la vittoria a tavolino, ottenuta a dicembre dalla Robur perchè la squadra avversaria non si era presentata alla partita, è stata annullata.