di Fabrizio Pinzuti
AMIATA. Tra gli intervenuti al convegno di Santa Fiora del 19 dicembre scorso anche Carlo Leoni, esponente di MeetUp 5S Bassano Romano, che ha raccolto alcune delle vigenti disposizioni sulla geotermia, facendone notare le contraddizioni e le carenze. Qui di seguito se ne dà una sintesi.
I documenti sottoscritti da Regione e Enel citano in più occasioni la necessità di affidare all’ARPAT il monitoraggio della qualità dell’aria. Già nel 2001 fu redatto un “Rapporto intermedio relativo alla valutazione del rapporto dell’Enel” che rappresentava un’indagine degli effetti sull’ambiente delle emissioni aerodisperse dagli impianti geotermoelettrici dell’area Amiatina. Questa analisi era tesa ad analizzare il comportamento degli inquinanti più significativi legati alla produzione geotermica (mercurio, acido solfidrico, boro, arsenico e antimonio), in riferimento ai vari ricettori ambientali: aria, acqua, licheni e specie vegetali per il consumo umano o usate come foraggio. Nel successivo protocollo d’intesa di nuovo viene citato all’articolo 6: “Rispetto alle sostanze inquinanti per le quali non sono stati fissati dalla legge limiti di emissione. Enel si impegna, dalla firma del protocollo, a consentire la realizzazione, da parte di Arpat, di un Piano rivolto alla conoscenza e caratterizzazione delle emissioni delle principali tra tali sostanze inquinanti (in particolare ammoniaca ed acido borico) e ad assumere gli impegni in campo ambientale che ne dovessero conseguire. Nel 2009, quando viene firmato il Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Enel, CO.SVI.G. (15 comuni, aumentati di 7 rispetto a quelli del 2001, 5 Comunità Montane, aumentate di due rispetto al 2001 e le Provincie di Siena, Grosseto e Pisa), il Consorzio CO.SVI.G. diventa l’interfaccia tra Comuni toscani ed Enel. Nell’art. 2 dello statuto CISVIG si dichiara che tra le finalità c’è la tutela ambientale dei territori interessati dagli impianti. Enel da parte sua pone anche alcune condizioni ai Comuni del consorzio. Obbliga infatti, con l’art. 5, tutti i soci del Consorzio a fornire alla società la più ampia collaborazione; obbliga ad osservare lo statuto e le deliberazioni favorendo gli interessi della società, interessi che possono confliggere con quelli ambientali e della salute. Nel Protocollo d’Intesa “Accordo generale sulla geotermia” si stabilisce che Enel corrisponda ai Comuni inclusi nell’accordo contributi e canoni annui pari a circa 10 milioni di euro. Dal 2008 al 2024, data di scadenza delle concessioni, verranno raddoppiati i benefici finanziari per la Regione, per una cifra di 650 milioni di euro. Enel, inoltre, se raggiungerà, entro il termine del 2024, 200Mw di produzione, corrisponderà a favore dei Comuni come totale delle compensazioni ambientali e territoriali la somma di € 130.000.000. Questo a conferma della consapevolezza dei possibili danni ambientali originati dallo sfruttamento geotermico.
Nell’Accordo volontario tra Regione Toscana ed Enel in attuazione del Protocollo d’Intesa del 20/12/07, all’ art. 6 comma 4, le Parti si danno atto che Arpat realizzerà, con avvio entro trenta giorni dalla firma dell’Accordo, un Piano rivolto alla conoscenza e caratterizzazione delle emissioni delle principali tra le sostanze inquinanti per le quali non sono stati fissati dalla legge limiti di emissione (in particolare ammoniaca ed acido borico).
Nell’Accordo di programma del 2007, art. 9 c. 2, in relazione agli interventi da effettuare nell’area dell’Amiata, per la Regione Toscana la possibilità di dar corso agli atti di propria competenza, ivi compreso il rilascio dei nuovi permessi di ricerca e di sfruttamento, le autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti, la proroga o il rinnovo delle concessioni attualmente in essere, resta subordinata all’esito della ricerca che verrà condotta sui rischi di inquinamento aria/acqua conseguenti allo svolgimento dell’attività geotermica, sia ai risultati dell’indagine epidemiologica che verrà condotta da ARS.
Interferenze con le aree tutelate fig.2
34 permessi di ricerca hanno al loro interno aree vincolate a vario titolo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista paesaggistico. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggisti, dei 3400 kmq circa di estensione totale della rete dei Permessi di Ricerca 109 kmq interessano il sito Unesco della Val d’Orcia (il 3% circa della superficie totale dei permessi di ricerca), 232 kmq ricadono nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04 (il 7% circa della superficie totale dei permessi di ricerca).
Per quanto riguarda più generalmente le tutele di carattere ambientale la successiva tabella mostra le interferenze territoriali tra i Permessi di ricerca e aree tutelate a vario titolo. SIR = la cui superficie contribuisce a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
Piancastagnaio pc2 Decreto N° 909 del 10 Marzo 2009
- la dismissione di PC2 è altresì indicata tra gli intereventi necessari per la tutela della qualità dell’aria nelle aree geotermiche dell’Amiata nello Studio geostrutturale, idrogeologico e geochimico ambientale dell’area amiatina (2008) condotto dall’Università di Siena per conto della Regione Toscana. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L.R. 79/98, dall’obbligo di procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto di Riassetto dell’Area Geotermica di Piancastagnaio, presentato dal Enel Produzione S.p.A. per la parte relativa alle seguenti opere dette opere ed interventi sono costituiti: dalla dismissione e smantellamento della centrale PC 2 con conseguente riqualificazione del sito :
Dal 2009 al 2015 vediamo in che situazione si trova (vedi foto).
Nelle conclusioni dello studio geostrutturale, idrogeologico e geochimico ambientale dell’area amiatina svolto nel 2011 dall’Università di Siena si legge: “Sulla base dei dati oggettivi raccolti in questi mesi, delle conoscenze scientifiche disponibili allo stato dell’arte e delle considerazioni svolte in questo studio, si può obiettivamente affermare che non emergono elementi tali da suggerire una incompatibilità tra le attività di coltivazione dei campi geotermici e lo stato complessivo dell’ambiente sul Monte Amiata. E’, altresì, vero che l’attività di coltivazione geotermica, come del resto quasi tutte le attività industriali, ha delle inevitabili ripercussioni sull’ambiente. I riflessi sull’ambiente, derivanti dalla coltivazione dei campi geotermici, sono essenzialmente riconducibili alle emissioni degli impianti ed all’uso del territorio che, in questo tipo di attività, ha una indubbia rilevanza.
Mercurio ci vuole un 3’ soggetto entro il 31 dic. 2015
Visto il Decreto Dirigenziale 1743 del 08.05.2014 “Approvazione procedure di campionamento ed analisi emissioni geotermiche” che dispone tra l’altro, in considerazione delle particolari condizioni di emissione alle torri di raffreddamento e delle parziali discordanze tra le misure effettuate dal soggetto gestore nell’ambito degli autocontrolli previsti e da ARPAT nello svolgimento delle funzioni di controllo, una fase di intercalibrazione, limitatamente alla determinazione del mercurio, tra le misure adottate da ARPAT e dal soggetto gestore, da svolgersi secondo il protocollo riportato in Allegato B, da concludersi entro il 31 dicembre 2014; Visto il Decreto Dirigenziale del 30.09.2014 “Correzione errore materiale al Decreto Dirigenziale del 08.05.2014. Ritenuto di conseguenza opportuno individuare un soggetto terzo di comprovata esperienza in materia in grado di permettere una valutazione imparziale e di validare in maniera univoca la procedura di campionamento e la tecnica analitica che dovrà essere individuata; DECRETA di prorogare al 31.12.2015 la scadenza della fase di intercalibrazione prevista dal Decreto Dirigenziale 1743 del 08.05.2014. di incaricare ARPAT di individuare il soggetto terzo di adeguate competenze tecniche-scientifiche per la necessaria valutazione imparziale delle misure condotte da ARPAT e dal soggetto gestore e per la validazione della procedura di campionamento e della tecnica analitica che dovrà essere individuata entro il 31.12.2015;
Direttiva europea del 2004
- Direttiva del 2004 del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 considera quanto segue: Dai dati scientifici disponibili risulta che l’arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per salute umana. E il mercurio è una sostanza molto pericolosa per la salute umana e per l’ambiente ha la capacità di accumularsi negli organismi e in particolare negli organismi ai livelli più elevati della catena alimentare. Il mercurio rilasciato nell’atmosfera può essere trasportato su lunghe distanze.