L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC)
SIENA. La Provincia di Siena informa che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2002 e s.m.i. l’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC). L’allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all’art. 42 comma 2 della L.R. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
Si ricorda che ai sensi della l.r. 7/1999, la quale ha modificato l’art. 30 comma 10° – della l.r. 3/1994, l’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.