Lo strano caso dell'Istituto Agrario di Siena
SIENA. Lo strano caso dell’Istituto Agrario di Siena ha già visto una interrogazione parlamentare, una interrogazione al Consiglio Comunale di Siena, articoli di giornale. Ed anche ieri abbiamo potuto leggere l’ennesimo grido di dolore della Direzione Scolastica dell’Istituto Agrario di Siena, preoccupata (chissà perché) per la proprietà degli edifici (adibiti ad uso scolastico) che è rivendicata ex lege dalla Provincia di Siena.
Al netto delle chiacchiere (compreso quelle del sottosegretario all’Istruzione, Toccafondi), la questione si appalesa di una semplicità disarmante sol che la si affronti con l’unico approccio utile in materia di beni pubblici: l’approccio tecnico-giuridico. Gli elementi per un simile approccio sono tutti facilmente reperibili da chiunque su internet: leggi, sentenze, pareri, delibere e documenti: non occorre, quindi, neanche tanta fatica…
Comanda la legge n.23 del 1996 sull’edilizia scolastica. Ai sensi dell’art.8, comma 2, della suddetta legge, «gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle Province». Gli edifici adibiti ad uso scolastico che alla data di entrata in vigore della L.23/1996 appartenevano (e tutt’oggi appartengono formalmente) all’Istituto Agrario sono quindi da trasferire (formalmente) al patrimonio indisponibile della Provincia di Siena ai sensi della citata disposizione di legge.
Ho scritto “formalmente” perché è da ritenere che il passaggio di proprietà di tali beni alla Provincia di Siena sia avvenuto ope legis fin dal 1996, cioè dall’entrata in vigore della legge 23/1996. La pensa allo stesso modo anche l’Agenzia delle Entrate, che in sede di interpello circa il trattamento fiscale da applicare all’atto che formalizzi il trasferimento di proprietà così si esprime: “(…) Nel caso di specie, infatti, il trasferimento di immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali in favore delle Province è stato disposto dalla legge e, pertanto, l’atto che la Provincia intende concludere avrà carattere meramente ricognitivo di un trasferimento immobiliare già avvenuto. (…). L’effetto traslativo dei diritti immobiliari è dunque assicurato ex lege, mentre è assente un atto di trasferimento di beni, espressione della volontà di almeno una delle parti coinvolte (…). L’atto che la Provincia intende stipulare per formalizzare il trasferimento gratuito degli immobili, già avvenuto per effetto della previsione recata dall’articolo 8 della legge n.23 del 1996, costituisce un atto di mera esecuzione del dettato normativo, che non ha, di per sé, effetti traslativi” (Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, n.84747 del 24/6/2014).
Sembra utile chiarire, sempre in punto di diritto, tre questioni che ho visto e vedo emergere fumosamente:
1) si può ritenere destinato all’insuccesso il tentativo diretto a riesumare i vecchi rapporti dove l’Istituto Agrario in qualità di proprietario concedeva in locazione alla Provincia gli immobili di che trattasi perché, a tacer di ogni altra considerazione, basterebbe rilevare che tali rapporti sono venuti meno con l’entrata in vigore della legge n.23 del 1996 che, come si è visto, all’art.8, comma 2, stabilisce che “gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle Province”;
2) ugualmente destinato all’insuccesso sarebbe il tentativo di fondare il rapporto sul comma 1 (anziché sul comma 2) dell’art.8 L.23/1996 (e quindi mantenere la proprietà degli immobili in capo all’Istituto Agrario con l’uso gratuito della Provincia), perché il comma 1 riguarda gli edifici scolastici di proprietà dei Comuni e dello Stato, mentre gli immobili di che trattasi alla data di entrata in vigore della legge 23/1996 erano di proprietà dell’Istituto Agrario, dovendosi conseguentemente applicare (non il comma 1, bensì) il comma 2, ai sensi del quale –ripetiamolo- “gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle Province”. In regime di pubblicità immobiliare chiunque può tranquillamente verificare che al momento dell’entrata in vigore della L.23/1996 gli edifici ed i terreni costituenti sede e pertinenze della scuola erano di proprietà dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Siena a seguito di D.P.R. n. 907 del 24 febbraio 1979, per soppressione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura ed il convitto annesso e consequenziale trasferimento dei beni a tale Istituto Agrario Statate di Siena (tanto che in data 20/6/1980 l’allora preside dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Siena presentava formale richiesta di trascrizione…).
3) del tutto irrilevante si appalesa la questione relativa al futuro delle Province, perché intanto, con la questione degli immobili, si ha a che fare con il passato (gli immobili di che trattasi devono considerarsi già acquisiti al patrimonio indisponibile della Provincia); poi perché per quanto riguarda il presente rileva che la Provincia di Siena continua ad essere competente in materia di edilizia scolastica e quindi responsabile della manutenzione di questi stessi immobili; infine perché per il futuro, anche nella peggiore delle ipotesi, vi sarà comunque un successore della Provincia e l’adeguamento ad una legge dello Stato costituisce un obbligo da adempiere.
Nonostante il chiaro disposto dell’art.8, comma 2, L.23/1996, per qualche ragione al formale trasferimento non si è ancora pervenuti. La Provincia di Siena ha in proposito deliberato nell’aprile dello scorso anno e la delibera (n.65) è reperibile sul suo sito istituzionale: http://www.provincia.siena.it/Archivio-atti/Delibere. Nell’atto si legge, tra l’altro, un “Ribadito che questo Ente considera l’Istituto Agrario B. Ricasoli di Siena una importante realtà del territorio della provincia di Siena ed è pertanto impegnato a garantire al medesimo Istituto ed alla collettività dei suoi docenti, non docenti e studenti le migliori condizioni di agibilità e di sviluppo”, dando poi atto della “necessità di agire in giudizio… ai fini dell’attuazione dell’art.8, comma 2, L.23/1996 con riferimento agli immobili adibiti all’uso scolastico e loro pertinenze come da elenco allegato …”.
Si noti che la Provincia di Siena, stando agli atti, rivendica la proprietà ex lege degli edifici destinati all’esercizio dell’attività didattica (sui quali fa manutenzione), non l’azienda agraria annessa all’Istituto Agrario: l’elenco dei beni è in un allegato della delibera anch’esso reperibile su internet. Sull’azienda la Provincia di Siena dice una cosa diversa che si trova chiaramente esplicitata nella premessa della stessa delibera. Leggiamo: «(…) gli immobili destinati all’esercizio dell’attività didattica –dove tra l’altro la Provincia di Siena fa regolarmente manutenzione ex L.23/1996- devono senz’altro essere trasferiti al patrimonio indisponibile di questo Ente, mentre la questione relativa alla proprietà dell’Azienda “La Selva” –annessa all’Istituto Agrario- potrebbe essere affrontata mediante avvio di un confronto per impostare il quale parrebbe senz’altro utile fare riferimento al parere reso dal Consiglio di Stato il 4/11/1998 che, dopo avere escluso, ma solo in linea di principio, la necessaria inscindibilità tra trasferimento della scuola alla Provincia e trasferimento dell’azienda, ha altresì ammesso che “è questione di fatto verificare, nelle singole fattispecie, se l’attività aziendale può essere, all’opposto, considerata inscindibilmente connessa e collegata all’attività didattica (talché non possa – al contrario – scindersi dalla titolarità dell’immobile ad uso scolastico che viene trasferito)”. Nello stesso parere, tenuto conto delle diversità esistenti tra gli Istituti Agrari, si prospetta anche di “valutare l’opportunità di un eventuale trasferimento… delle sole quote utili, da essa – azienda – rivenienti (dedicati, nel precedente triennio, a ristoro di quegli oneri che… siano stati posti a carico delle Amministrazioni concessionarie“). Tale linea -acquisizione immediata al patrimonio dell’Ente di tutti gli immobili inequivocabilmente adibiti all’attività didattica e rinvio “ad un successivo momento di tutte le altre problematiche inerenti edifici rurali o altro, tra i quali rientra anche l’azienda agraria”– era stata indicata anche dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot.2708 del 2/11/1998 (documentazione in atti)».
Per l’azienda agraria (peraltro non oggetto di rivendicazione stando alla delibera provinciale n.65/2014) bisognerebbe, secondo il parere del Consiglio di Stato, “verificare, nelle singole fattispecie, se l’attività aziendale può essere, all’opposto, considerata inscindibilmente connessa e collegata all’attività didattica (talché non possa – al contrario – scindersi dalla titolarità dell’immobile ad uso scolastico che viene trasferito)”. Orbene, si legge su Nazione Siena di ieri, Pag.9, che il Sottosegretario all’Istruzione (certo Gabriele Toccafondi, che insieme all’onnipresente Prefetto di Siena ha fatto visita all’Istituto Agrario) avrebbe detto: «Difendiamo la scuola e con essa l’azienda scolastica. Impossibile scindere». Beh, posso anche essere d’accordo con il Sottosegretario, ma se davvero, come lui afferma, “è impossibile scindere” scuola ed azienda, allora non solo gli edifici scolastici (rivendicati dalla Provincia), ma anche l’azienda agraria tutta dovrebbero essere di proprietà provinciale perché così dispone l’art.8, comma 2, L.23/1996 ed in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato. Guarda un po’…
Ma il sottosegretario all’Istruzione la conosce la legge 23/1996 sull’edilizia scolastica?
Stefano Gennai