SIENA. L’assessore delegato al Palio Fabio Minuti ha presentato le seguenti proposte di sanzione per il Palio del 16 agosto 2009.
Procedimento a carico della Contrada del Leocorno
L'assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti precedenti il Palio, così recita: "Il sig. Sindaco consente anche al Capitano del Leocorno di scendere dal Palco dei Giudici per sincerarsi dell’accaduto; nel momento di comprensibile concitazione il Capitano del Leocorno esterna ad alta voce, direttamente dalla Pista, le proprie considerazioni”;
dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art. 101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […];
dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
considerato altresì che gli Ispettori di Pista nella loro relazione evidenziano che “In questa occasione, il Capitano della Contrada del Leocorno si rivolge al mossiere e verso il palco dei Giudici rimostrando ad alta voce le proprie ragioni. Con questo atteggiamento, probabilmente condizionato dalla concitazione del frangente, il Capitano della Contrada del Leocorno innesca la reazione verbale, con epiteti e minacce, di alcuni contradaioli […].”
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone:
di infliggere alla Contrada del Leocorno, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere il proprio Capitano esternato ad alta voce, direttamente dalla Pista nei momenti precedenti il Palio, le proprie considerazioni e avere innescato la reazione verbale, con epiteti e minacce, di alcuni contradaioli;
di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada del Leocorno, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Contrada della Lupa
L’assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova, così recita: "Nel dopo corsa si nota una situazione di relativa tensione tra la Contrada della Civetta e quella della Lupa, immediatamente sedata dai Dirigenti delle due Contrade. Dalle testimonianze raccolte dai Deputati, l’episodio sembra essere stato causato da un gesto irruento del Barbaresco della Lupa il quale, all’altezza del vicolo dei Pollaioli, per raggiungere il proprio popolo, passava in mezzo ai contradaioli della Civetta agitando il proprio barbero”;
dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […];
dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
considerato altresì che gli Ispettori di Pista nella loro relazione evidenziano che “Durante l’uscita delle Contrade dalla Piazza, si sono verificate delle tensioni verbali tra alcuni contradaioli della Lupa e della Contrada Priora della Civetta prontamente sedate dall’intervento dell’Ispettore di pista […] e dei Dirigenti delle due Contrade”.
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio propone
di infliggere alla Contrada della Lupa, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per essere il proprio Barbaresco passato tra i contradaioli della Contrada Priora della Civetta agitando il cavallo per raggiungere il proprio popolo, all’altezza del vicolo dei Pollaioli, nella Piazza del Campo dopo la terza prova;
di vietare alla Contrada della Lupa di far ricoprire incarichi, soggetti da approvazione ex artt. 17 e 75 del Regolamento per il Palio, per 2 (due) Palii al barbaresco della Contrada della Lupa;
di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Lupa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo
L’assessore delegato, preso atto della Relazione dei Deputati della Festa, dopo un attento riesame delle fasi della mossa con l’evidenza dei filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio, allegati alla suddetta Relazione, dai quali si nota il reiterato sporgere del gomito del fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo, nei confronti del fantino della Contrada della Lupa;
visto quanto disposto dal comma 1 dell’art. 67 del Regolamento per il Palio “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi. […]”.
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, “Dopo circa 23 minuti di mossa, Brio colpisce con il nerbo la parte sinistra del muso del cavallo del Leocorno (cfr. supporto video allegato n.24), provocando nell’animale una evidente reazione di dolore, tale da indurre il Mossiere a far uscire i cavalli dai canapi.” e in considerazione del comportamento del fantino durante tutte le operazioni della mossa;
considerato che dalla Relazione degli Ispettori di Pista si evince che “[…] il Capitano della Contrada del Leocorno per verificare (assieme al Veterinario Reitano) le condizioni del proprio cavallo, colpito con il nerbo dal fantino della Contrada Priora della Civetta durante le fasi concitate della mossa.”
Visto il 3° comma dell’art. 84 del Regolamento del Palio “I Fantini non possono però fare uso del nerbo suddetto sugli avversari e loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone:
di sanzionare il fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “esclusione” per n.1 (uno) Palio, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere, nella fase della mossa, colpito con il nerbo il cavallo della Contrada del Leocorno, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 3 dell’art.84 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè è partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dal terzo assegnatogli;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dal terzo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, durante le fasi della mossa talvolta va “[…] a posizionarsi nel percorso di ingresso della rincorsa.”;
considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenzia che il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, ha “[…] a volte ostacolato l’ingresso della rincorsa […].” precisando di aver richiamato ufficialmente la Contrada Capitana dell’Onda;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essersi talvolta posizionato nel percorso di ingresso della rincorsa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione:
“Fin dal suo ingresso il Leocorno, per ostacolare l’avversaria, spinge ripetutamente verso la parte bassa del canape, provocando una vivace reazione da parte del fantino della Civetta […]”;
il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, durante le fasi della mossa talvolta va “[…] a posizionarsi nel percorso di ingresso della rincorsa.”;
il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, è partito, in occasione del Palio, dal secondo posto, anziché dal sesto assegnatogli;
considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenzia che il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, ha “[…] a volte ostacolato l’ingresso della rincorsa […].” precisando di aver richiamato ufficialmente la Contrada del Leocorno;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone:
di sanzionare il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, per ostacolare l’avversaria, spinto ripetutamente verso la parte bassa del canape, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essersi talvolta posizionato nel percorso di ingresso della rincorsa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal secondo posto, anziché dal sesto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Chiocciola, Antonio Villella detto Sgaibarre
L’assessore delegato, considerato che nella propria Relazione, allegata alla relazione dei Deputati della Festa, il Mossiere evidenzia che “[…] la rincorsa indugia oltre misura nel suo ingresso senza apparenti motivi. Nonostante l’abbia più volte richiamata e nonostante ci fosse stata più volte l’opportunità, non si decideva ad entrare determinando un dilatarsi dei tempi senza apparenti motivi” precisando di aver richiamato ufficialmente la Contrada della Chiocciola;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Antonio Villella detto Sgaibarre, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio che recita nella parte che rileva “E’ stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata […];
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Chiocciola, Antonio Villella detto Sgaibarre, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Contrada del Leocorno
L'assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti precedenti il Palio, così recita: "Il sig. Sindaco consente anche al Capitano del Leocorno di scendere dal Palco dei Giudici per sincerarsi dell’accaduto; nel momento di comprensibile concitazione il Capitano del Leocorno esterna ad alta voce, direttamente dalla Pista, le proprie considerazioni”;
dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art. 101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […];
dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
considerato altresì che gli Ispettori di Pista nella loro relazione evidenziano che “In questa occasione, il Capitano della Contrada del Leocorno si rivolge al mossiere e verso il palco dei Giudici rimostrando ad alta voce le proprie ragioni. Con questo atteggiamento, probabilmente condizionato dalla concitazione del frangente, il Capitano della Contrada del Leocorno innesca la reazione verbale, con epiteti e minacce, di alcuni contradaioli […].”
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone:
di infliggere alla Contrada del Leocorno, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere il proprio Capitano esternato ad alta voce, direttamente dalla Pista nei momenti precedenti il Palio, le proprie considerazioni e avere innescato la reazione verbale, con epiteti e minacce, di alcuni contradaioli;
di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada del Leocorno, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico della Contrada della Lupa
L’assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova, così recita: "Nel dopo corsa si nota una situazione di relativa tensione tra la Contrada della Civetta e quella della Lupa, immediatamente sedata dai Dirigenti delle due Contrade. Dalle testimonianze raccolte dai Deputati, l’episodio sembra essere stato causato da un gesto irruento del Barbaresco della Lupa il quale, all’altezza del vicolo dei Pollaioli, per raggiungere il proprio popolo, passava in mezzo ai contradaioli della Civetta agitando il proprio barbero”;
dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […];
dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
considerato altresì che gli Ispettori di Pista nella loro relazione evidenziano che “Durante l’uscita delle Contrade dalla Piazza, si sono verificate delle tensioni verbali tra alcuni contradaioli della Lupa e della Contrada Priora della Civetta prontamente sedate dall’intervento dell’Ispettore di pista […] e dei Dirigenti delle due Contrade”.
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio propone
di infliggere alla Contrada della Lupa, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per essere il proprio Barbaresco passato tra i contradaioli della Contrada Priora della Civetta agitando il cavallo per raggiungere il proprio popolo, all’altezza del vicolo dei Pollaioli, nella Piazza del Campo dopo la terza prova;
di vietare alla Contrada della Lupa di far ricoprire incarichi, soggetti da approvazione ex artt. 17 e 75 del Regolamento per il Palio, per 2 (due) Palii al barbaresco della Contrada della Lupa;
di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Lupa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo
L’assessore delegato, preso atto della Relazione dei Deputati della Festa, dopo un attento riesame delle fasi della mossa con l’evidenza dei filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio, allegati alla suddetta Relazione, dai quali si nota il reiterato sporgere del gomito del fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo, nei confronti del fantino della Contrada della Lupa;
visto quanto disposto dal comma 1 dell’art. 67 del Regolamento per il Palio “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi. […]”.
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Torre, Francesco Caria detto Tremendo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, “Dopo circa 23 minuti di mossa, Brio colpisce con il nerbo la parte sinistra del muso del cavallo del Leocorno (cfr. supporto video allegato n.24), provocando nell’animale una evidente reazione di dolore, tale da indurre il Mossiere a far uscire i cavalli dai canapi.” e in considerazione del comportamento del fantino durante tutte le operazioni della mossa;
considerato che dalla Relazione degli Ispettori di Pista si evince che “[…] il Capitano della Contrada del Leocorno per verificare (assieme al Veterinario Reitano) le condizioni del proprio cavallo, colpito con il nerbo dal fantino della Contrada Priora della Civetta durante le fasi concitate della mossa.”
Visto il 3° comma dell’art. 84 del Regolamento del Palio “I Fantini non possono però fare uso del nerbo suddetto sugli avversari e loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone:
di sanzionare il fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “esclusione” per n.1 (uno) Palio, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere, nella fase della mossa, colpito con il nerbo il cavallo della Contrada del Leocorno, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 3 dell’art.84 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè è partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dal terzo assegnatogli;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dal terzo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Luca Minisini detto Dè, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, durante le fasi della mossa talvolta va “[…] a posizionarsi nel percorso di ingresso della rincorsa.”;
considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenzia che il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, ha “[…] a volte ostacolato l’ingresso della rincorsa […].” precisando di aver richiamato ufficialmente la Contrada Capitana dell’Onda;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essersi talvolta posizionato nel percorso di ingresso della rincorsa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada Capitana dell’Onda, Silvano Mulas detto Voglia, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru
L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione:
“Fin dal suo ingresso il Leocorno, per ostacolare l’avversaria, spinge ripetutamente verso la parte bassa del canape, provocando una vivace reazione da parte del fantino della Civetta […]”;
il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, durante le fasi della mossa talvolta va “[…] a posizionarsi nel percorso di ingresso della rincorsa.”;
il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, è partito, in occasione del Palio, dal secondo posto, anziché dal sesto assegnatogli;
considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenzia che il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, ha “[…] a volte ostacolato l’ingresso della rincorsa […].” precisando di aver richiamato ufficialmente la Contrada del Leocorno;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone:
di sanzionare il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, per ostacolare l’avversaria, spinto ripetutamente verso la parte bassa del canape, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essersi talvolta posizionato nel percorso di ingresso della rincorsa, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal secondo posto, anziché dal sesto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada del Leocorno, Gianluca Mureddu detto Filuferru, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Chiocciola, Antonio Villella detto Sgaibarre
L’assessore delegato, considerato che nella propria Relazione, allegata alla relazione dei Deputati della Festa, il Mossiere evidenzia che “[…] la rincorsa indugia oltre misura nel suo ingresso senza apparenti motivi. Nonostante l’abbia più volte richiamata e nonostante ci fosse stata più volte l’opportunità, non si decideva ad entrare determinando un dilatarsi dei tempi senza apparenti motivi” precisando di aver richiamato ufficialmente la Contrada della Chiocciola;
visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone:
di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Antonio Villella detto Sgaibarre, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio che recita nella parte che rileva “E’ stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata […];
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Chiocciola, Antonio Villella detto Sgaibarre, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.