IL Consiglio comunale tenutosi qualche giorno fa "non avrebbe forse potuto essere indetto", scrive il Carroccio "se non per comprovati motivi di urgenza e necessità che, stante la natura delle delibere discusse, non sembrano sussistere, in quanto la legge, come noto, non consente di indire consigli comunali e approvare delibere in periodo preelettorale, a meno della necessità di approvare, per esempio, un bilancio improrogabile o nel caso di catastrofi naturali (come nel caso dell'Aquila)".
L'argomento in questine, approvato durante il consesso, era la nomina di un garante della comunicazione (Giovanni Iozzi) per i procedimenti urbanistici relativi alla Variante di Salvaguardia del P.S. e del R.U. ed alla “Variante al Piano Regolatore Particolareggiato, P.d.R. e P.M.A.A. della Societa? Castello di Casole s.r.l. (Decreto di nomina in allegato 1)".
IL PrP della società Castello di Casole è stato approvato ed è stato ingaggiato un secondo garante della Comunicazione.
Le due figure di Garante della comunicazione, a questo punto, paiono incrociarsi. Secondo la Lega Nord, il primo Garante (Stefano Bianchi) avrebbe informato "in misura qualitativamente e quantitativamente discutibile almeno in confronto dall’iter procedurale tracciato dal Dott. Giovanni Iozzi"; quest'ultimo, invece, non sarebbe stato messo nelle condizioni, dall'Amministrazione comunale, di svolgere nel migliore dei modi il suo lavoro. Il "Dr. Giovanni Iozzi sembra non essere stato informato della adozione della Variante di Salvaguardia senza che la stessa fosse stata sottoposta a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)".
Per sua stessa ammissione, Iozzi, interpellato sulle procedure inerenti la società Castello di Casole, afferma di non essere a conoscenza "dei Consigli Comunali nei quali si è votato in merito all'Approvazione del PRP e all'Adozione del PMAA della Castello di Casole e che "non avrebbe saputo nulla di quanto stava accadendo e quindi non poteva certo informare i cittadini di una cosa della quale non era a conoscenza".
Sempre lo stesso Iozzi avrebbe dato il suo parere secondo il quale "il Consiglio Comunale in cui si è approvato il PRP e adottato il PMAA della Castello di Casole potrebbe non avere alcuna validità giuridica, dal momento che non ne era a conoscenza neanche lo stesso Garante della Comunicazione". Una affermazione che segue alla decisione di considerarsi "parte lesa" al punto da rivolgersi al prof. Morisi, Garante della Comunicazione della Regione Toscana per chiedere "quali atti adottare per tutelare la propria dignità professionale".
L'avvicendamento tra il Garante della comunicazione "interno" e quello "esterno" è dimostrato anche da una serie di documenti redatti dal Comune ma, mentre l'affidamento del procedimento al Garante Iozzi ha una sua visibilità, il ritorno dell'incarico a Bianchi non sarebbe stato reso palesemente noto. UN fatto, questo, che ha spinto i cittadini a proseguire nel considerare Iozzi il Garante della Comunicazione per tutto ciò che concerneva il Castello di Casole.
Fino ad arrivare alla comunicazione del Garante "apparsa in data 12.05.09 sul sito web del Comune di Casole" nel quale si legge che il " comunicato è redatto d'intesa con il Responsabile dell'area Urbanistica edilizia privata – arch. Alessandra S. BLANCO – a seguito dei tre comunicati pubblicati sito internet <www.casolenostra.org. nei quali si leggono affermazioni che fanno presumere vizi irregolarità riguardo ad atti approvati nelle ultime tre sedute del Consiglio comunale".
Dunque, in principio l'amministrazione comunale ritiene necessario individuare un soggetto esterno all'Ente come Garante della Comunicazione; in virtù di questa decisione nomina Iozzi "per i procedimenti urbanistici relativi alla “ Variante di Salvaguardia del P.S. e del R.U.” ed alla “ Variante al Piano Regolatore Particolareggiato, P.d.R. e P.M.A.A. della Società Castello di Casole s.r.l.” stante l’urgenza dei procedimenti; infine , gli stessi compiti vengono affidati al Funzionario interno Stefano Bianchi.
"Ma la Determinazione n. 119 – quella di nomina del Bianchi – non sembrerebbe essere mai stata comunicata ai cittadini, i quali erano pertanto a conoscenza solo della necessità di un Garante esterno e quindi non consideravano vincolanti le affermazioni del Garante interno. Ricerche esperite da più persone – informa la Lega Nord – non hanno portato a risultati utili nel reperimento della predetta Determinazione n.119, della quale non sembra Vi sia stata traccia nel sito web ufficiale del Comune di Casole".
"Ci sembra – sommessamente – di ravvisare evidenti e palesi incongruenze tra quanto affermato prima e dopo negli atti succitati" scrive il Carroccio. E chiede agli organi competenti: "Il Dott. Stefano Bianchi poteva, o non poteva, coprire quel ruolo? In quale modo i cittadini sono stati resi edotti della esistenza della Determinazione n. 119, la quale non sembrerebbe infatti mai essere stata comunicata ai cittadini, peraltro a conoscenza solo della necessità di un Garante esterno? E come potevano quindi considerare vincolanti le affermazioni del Garante interno? Se il Dott. Stefano Bianchi non poteva prima coprire quel ruolo, perchè e come ha potuto coprirlo dopo? Se il Dott. Stefano Bianchi ha espletato funzioni non duplicative, ma integrative, ammesse dal ruolo, quali sono allora quelle non ammesse, e per quali motivi? L'Amministrazione Comunale può affermare che tutto quanto svolto dal Dott. Giovanni Iozzi non poteva essere espletato quindi dal Dott. Stefano Bianchi? Le funzioni svolte o espletabili dal Dott. Giovanni Iozzi potevano essere svolte anche dal Dott. Stefano Bianchi? In caso affermativo è possibile quindi ipotizzare uno spreco di denaro pubblico nella duplicazione e/o sovrapposizione di ruoli nel conferimento di un doppio incarico sia al Dott.Giovanni Iozzi, che al Dott.Stefano Bianchi? E' possibile ravvisare un Danno Erariale nel conferire un incarico che poteva non essere conferito individuando nella figura del Dott.Giovanni Iozzi un ruolo che poi è stato successivamente disatteso proprio dall’Amministrazione Comunale stessa di Casole d’Elsa? E’ possibile ravvisare in tutto quanto sopra elementi di illegittimità e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti amministrativi urgenti ed indifferibili compiuti in periodo bianco preelettorale, stante gli elementi di dubbio suesposti?".